• DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
• PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI
• SOCI
• AMMINISTRAZIONE
• ASSEMBLEE
• COLLEGIO DEI REVISORI
• SCIOGLIMENTO
• NORME FINALI
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
Art. 1
È costituita l’Associazione scientifica “SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOSOMATICA IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA” – S.I.P.G.O. – detta anche più brevemente SIPGO.
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Art. 2
Essa ha sede a Torino, in Corso Vittorio Emanuele II, n. 170, e potrà aprire sezioni in altre località, sia in Italia che all’estero, organizzate e funzionanti secondo le norme del presente statuto.
Ogni sezione è tenuta a presentare annualmente al Consiglio direttivo un programma delle proprie attività e a dare comunicazione delle eventuali modifiche.
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Art. 3
L’Associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, aconfessionale, ed estranea a qualsiasi attività o impresa commerciale o industriale.
Verificandone l’opportunità potrà avvalersi – in Italia – dell’art. 9 bis del DL 30 dicembre 1981 n. 417 nel rispetto dei limiti e delle procedure ivi contenuti.
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Art. 4
L’Associazione ha per scopo lo studio dei problemi bio-psicosociali in ginecologia e ostetricia e l’approfondimento delle conoscenze fisiopatologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeutiche nel campo.
L’Associazione, a tal fine, si propone i seguenti obiettivi:
• di collegare i rappresentanti delle discipline affini ed interessate a questo campo, sia in Italia che all’estero;
• di promuovere il coordinamento di ricerche ed esperienze recenti, mediche e sociali, sui vari aspetti dei problemi connessi alla psicosomatica e alla psicobiologia;
• di promuovere, organizzare ed attuare incontri, dibattiti, conferenze, convegni, congressi, corsi e manifestazioni su aspetti generali o specifici dei detti problemi;
• di favorire lo scambio di informazioni scientifiche e sociali nel settore;
• di promuovere studi, istituire ed assegnare borse di studio, pubblicare e diffondere libri, riviste e periodici;
• di ricercare e collaborare con altre associazioni, enti, organismi o gruppi aventi finalità analoghe, sia in Italia che all’estero.
PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI
Art. 5
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a. dalle quote sociali;
b. dai corsi di formazione professionale;
c. dai ricavi derivanti da manifestazioni e pubblicazioni;
d. da eventuali servizi resi a terzi;
e. da contributi straordinari che concorrano ad incrementare l’attivo sociale.
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Art. 6
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio per sottoporlo successivamente all’assemblea dei soci.
SOCI
Art. 7
I soci dell’Associazione si distinguono in:
a. Soci Fondatori;
b. Soci Ordinari;
c. Soci Onorari.
Sono Soci Fondatori i soci sottoscrittori dell’atto costitutivo.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che entrano a far parte dell’Associazione successivamente, avendone fatto richiesta nei modi stabiliti e che siano stati ammessi con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio direttivo in carica.
Sono Soci Onorari i cultori italiani della materia, purché non medici, e i cultori stranieri della materia, di chiara fama internazionale, anche medici, ai quali l’Associazione intenda attribuire un particolare riconoscimento.
Sono Soci Onorari anche i sostenitori come Enti, Istituti Scientifici, società e imprese, consorzi e associazioni tecniche e scientifiche, che abbiano sostenuto economicamente o in altro modo l’Associazione.
I Soci Onorari sono nominati dall’assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.
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Art. 8
I soci hanno diritto:
• a partecipare a tutte le attività sociali;
• a ricevere le eventuali pubblicazioni edite dell’Associazione;
• all’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.
Ciascun socio è tenuto a versare le quote associative nella misura e modalità fissate dal Consiglio direttivo.
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Art. 9
La qualità di socio si perde:
a. per dimissioni;
b. per eventuale morosità protratta per almeno due anni;
c. per espulsione a causa di gravi motivi.
L’eventuale perdita della qualifica di socio per morosità sarà deliberata dal Consiglio direttivo.
La perdita della qualifica di socio, con conseguente espulsione dall’associazione, potrà essere adottata dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo e la delibera sociale andrà approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.
AMMINISTRAZIONE
Art. 10
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque a nove membri, anche non soci.
Il Consiglio direttivo resterà in carica 3 esercizi salvo diversa delibera dell’assemblea dei soci che non potrà comunque deliberare una durata superiore.
Nel caso in cui venisse meno un membro del Consiglio direttivo, per dimissioni o altro, l’organo esecutivo, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione.
Ciascun membro del Consiglio direttivo decade se non partecipa a 3 riunioni del Consiglio direttivo consecutivamente.
La sostituzione dovrà essere ratificata alla prima assemblea sociale utile.
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Art. 11
Il Consiglio nominato, provvederà al proprio interno, qualora non abbia già provveduto l’assemblea dei soci, a nominare un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.
Ogni membro del Consiglio direttivo è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.
Al fine di garantire la continuità dell’attività dell’ente il Presidente uscente, anche se non rieleggibile, rimarrà in carica per un ulteriore mandato con la qualifica di Past President.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
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Art. 12
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi la riunione sarà presieduta dal consigliere più anziano tra i presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e da un consigliere.
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Art. 13
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Esso redige l’eventuale Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
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Art. 14
Al Presidente del Consiglio direttivo, cui spetta la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi, sono conferiti i poteri per l’amministrazione ordinaria.
Unicamente in casi di urgenza, potrà esercitare i poteri di straordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione utile.
ASSEMBLEE
Art. 15
I soci sono convocati dal Consiglio almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio annuale
La convocazione dovrà avvenire mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, mediante affissione nell’albo dell’Associazione o pubblicazione sul sito internet dell’Associazione, oppure mediante comunicazione tramite posta elettronica almeno 15 giorni prima della data stabilita.
L’avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno dell’assemblea.
L’assemblea deve essere convocata qualora almeno un decimo dei soci ne faccia istanza scritta al Presidente.
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Art. 16
L’assemblea delibera sul bilancio annuale, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo e dell’eventuale collegio dei revisori, sulle modifiche dello statuto, e su tutto quant’altro le norme vigenti e lo statuto sociale riservano all’assemblea dei soci.
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Art. 17
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento dell’eventuale quota associativa.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se consiglieri, fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe ogni partecipante.
I soci non potranno farsi rappresentare da membri del Consiglio direttivo nelle assemblee che deliberano l’approvazione del bilancio annuale e nelle adunanze per le eventuali decisioni in merito ad azioni di responsabilità nei confronti dei consiglieri.
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Art. 18
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o in sua mancanza dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio presidente.
L’assemblea nomina altresì un segretario.
Spetta al Presidente constatare la regolarità della convocazione e delle procedure formali per le delibere.
Delle riunioni di assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell’assemblea.
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Art. 19
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 c.c.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 20
L’assemblea dei soci potrà deliberare di nominare un Collegio di revisori che svolgerà la funzione di controllare la gestione dell’Associazione.
Il collegio dei revisori, se nominato, sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti , eletti per la stessa durata del Consiglio direttivo.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
SCIOGLIMENTO
Art. 21
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio.
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Art. 22
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
NORME FINALI
Art. 23
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.